Erodoto riteneva che l’onestà intellettuale dello storico consisteva nel
“raccontare ciò che fu”, eclissandosi difronte ai fatti. Tale formula mostra
ancora oggi la propria ambiguità, può essere letta certamente come consiglio di
probità ma anche di passività. Ciò che conta, a mio modo di vedere, è farsi
pervadere da una sola passione: quella per la conoscenza, senza distogliere lo
sguardo dall’uomo senza aggettivi, corpo e anima che ricongiungono in sé il
cosmo.
Da tali premesse scaturisce l’indagine sugli ordini cavallereschi,
consapevole della lezione di Bloch secondo cui ogni scienza non è che una parte
del moto universale verso la conoscenza. Quando è stata chiesta la mia
consulenza per l’opera “Maremma, terra di cavalieri. Templari, Giovanniti,
Cavalieri di Santo Stefano” di Alessio Varisco, Ed. Effigi, ho subito pensato
all’importanza della ricerca storica e ai metodi ad essa applicabili: lo
storico non può permettersi la libertà di uscire dal tempo, deve considerare i
fenomeni nella loro durata, non dimentico dell’importanza dei “momenti umani”
in cui emergono le coscienze. A quella pubblicazione ne seguirono molte altre..
Sembra siano trascorsi solo pochi giorni e invece è passato oltre un anno
da quando abbiamo appreso della morte di Jacques Le Goff, ultimo esponente della scuola storica francese
nata con Marc Bloch che ha rivoluzionato la metodologia della ricerca storica
aprendola alla globalità e all’interazione con le altre scienze sociali.
A questo grande maestro del Novecento che decretò la fine del “mito”
medievale, inteso come “secoli bui” ha guardato anche Alessio Varisco, autore del volume “Fides et Caritas. Il Beato Gherardo de Saxo e i 900 anni dell’Ordine
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta” (Edizioni
Effigi, Arcidosso (GR), 2013), che ripropone oggi la storia dell’Ordine a
partire dal suo fondatore, il Beato Gherardo de Saxo (1040 circa-1118).
Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme,
detto di Rodi, detto di Malta è l’unico Ordine Sovrano superstite,
certamente il più illustre e nobile tra gli Ordini cavallereschi, da qui
sorge lo spunto per la nostra riflessione sull’ordinamento giuridico melitense
e il suo status di diritto internazionale memori della lezione di Le Goff
secondo cui “la storia è memoria. Una memoria che gli storici si sforzano,
attraverso lo studio dei documenti, di rendere oggettiva, la più veritiera
possibile: ma è pur sempre memoria. Non proporre ai giovani una conoscenza
della storia che risalga ai periodi essenziali e lontani del passato significa
fare di questi giovani degli orfani del passato e privarli dei mezzi per
pensare correttamente il nostro mondo e per potervi agire bene”.
L’Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme è l'unico tra
gli Ordini Militari che ha saputo mantenere il carisma primigenio di difesa
della fede, ovvero la cosidetta
"tuitio Fidei" che si esplica maggiormente nell’obsequium
pauperum. L’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme ha compiuto 900 anni nel 2013: Pasquale
II lo istituì, il 15
febbraio 1013, già esisteva come fraternita ospedaliera gestita da fra’
Gherardo de’ Saxo, monaco benedettino canonicamente eretta per mezzo della Piae postulatio voluntatis,
Bolla papale -nota anche come “Bulla approbationis et confirmationis Paschalis II” –.
Come afferma Sua Eccellenza Mons. Angelo Mascheroni nella
Prefazione al libro “Fides et caritas”,
non è facile seguire le vicende storiche del Beato Gherardo e dell’Ordine da
lui fondato, per diverse motivazioni, “Ben venga allora questa pubblicazione
del Prof. Alessio Varisco, Docente e Direttore di Antropologia Arte Sacra ed
Ufficiale dell’Ordine pro Merito Melitensi, che scava in profondità le fonti,
le mette a confronto, le colloca nella loro cornice storica e geografica,
dentro la cultura del tempo, e ne cava un linguaggio chiaro… così che il Beato
Gherardo è nei suoi confini spirituali, culturali, del suo agire fino alla
fondazione degli Ospitalieri di San Giovanni.”
Le origini della fraternita ospedaliera risalirebbero alla metà del XI
secolo, quando alcuni mercanti amalfitani si stabilirono nei Loca Sancta riuscendo
ad ottenere dal Califfo d’Egitto il permesso di costruire due chiese
presso la Basilica del Santo Sepolcro, oltre ad un salvacondotto per
commerciare liberamente in quei mari. Vennero costruiti degli hospitia - uno maschile dedicato a San Giovanni
ed uno femminile la cui chiesa era dedicata a Santa Maria Maddalena - per
dare accoglienza ai pellegrini giunti nella Città Santa ed agli infermi
che si recavano in pellegrinaggio nei Loca Sancta.
Fra’ Gherardo di Saxo, un
monaco benedettino amalfitano di Scala, fu il primo Hospitalarius. Successivamente alla prima
crociata, lo stesso fra’ Gherardo istituì l’Ordine Ospitaliero di San
Giovanni di Gerusalemme, sotto la Regula
Sancti Benedicti.
I Confratelli si dedicarono non soltanto a
curare gli Ammalati e dare ospitalità ai Pellegrini, ma diedero
vita ad un’organizzazione sia religiosa, sia militare. I Fratres Hospitalis,
oltre agli usuali voti di religione –castità, povertà ed obbedienza , si ricordi che fu il primo Ordine ad
esplicitare nella bolla statutaria l'emissione di questi tre impegni –
si obbligavano solennemente a concorrere con la loro vita alla difesa dei Loca
Sancta ed esprimendo così un quarto
obbligo, quello militare.
L'Ordine voluto da Gerardo era fortemente centralizzato, egli governava dalla Città Santa, lo stesso Pontefice glielo
riconobbe in modo esplicito: «sane xenodochia sive ptochia ... in tua, vel
successorum tuorum subiectione ac dispositione, sicut hodie sunt in perpetuum
manere statuimus»[1].
Goffredo di
Buglione
effettuò la prima donazione -che fu ricevuta da Gerardo- il 18 agosto 1100.
Costui donò all’«Hospital et atous ses frères», «fondee sin monalen», il casale
Hessilia e due forni a Gerusalemme[2].
Negli anni seguenti sono numerosi gli atti relativi
ad ulteriori donazioni effettuate all'Ospedale
di Gerusalemme, diretto da Gherardo, hospitalarius, et Fratres
Hospitalis[3].
I Giovanniti ben presto innalzarono delle
imponenti fortezze - a presidio
e custodia dei Pellegrini - nei punti vulnerabili dei Loca Sancta e
delle domus hospitales anche in Cismare per l’accoglienza e la
difesa dei peregrini - numerose le loro strutture lungo le tre peregrinationes maiores. Tali hospitia
furono disseminati, nel tempo, in tutte le principali "vie di
fede" percorse dai pellegrini – anche in Italia lungo la "Via
Francigena" ed in Francia e Spagna lungo il
"Camino" per Santiago de Compostela – nell’intero continente
europeo. Queste Domus Hospitalis erano amministrate da un gruppo di
Cavalieri sotto un Precettore o Commendatore – da cui il titolo
di Commende –, come più tardi verrà chiamato. Vari hospitia costituivano
un baliaggio sotto la giurisdizione di un Balì e vari baliaggi
o gruppi più numerosi di hospitia costituivano un Priorato o
– a seconda dell’estensione – Gran Priorato con a capo un Priore oppure
Gran Priore.
Nel volume “Fides et caritas” Varisco ripercorre le
tappe fondamentali della storia dell’Ordine con i vari trasferimenti da
Gerusalemme ad Acri, a Rodi e infine con la perdita della sovranità
territoriale.
In particolare l’Autore si
rifà alla magmatica documentale, troppo spesso frammentaria, trovando conforto
in uno dei primi storici dell’Ordine gerosolimitano, il piemontese Giacomo Bosio, che nel 1588 dette
alle stampe La Corona del Cavaliere Gierosolimitano, in cui non
nascose le origini religiose dell’istituzione, specificando però che tali umili
inizi «ben furono tanto più nobili, giusti e santi, facendo i primi fondatori
d’essa (l’istituzione ospedaliera) particolar professione d’albergare, nutrir,
e servire i poveri, e pellegrini, che dalle parti di Christianità, concorrevano
a visitar quei santi luoghi, novamente riconquistati, e d’accompagnarli e
difenderli armati a cavallo per assicurare loro il passo dagl’infedeli, e
ladroni, onde n’acquistò il nome di cavalleria, per comune applauso del mondo,
e privilegi dei Principi, e particolarmente della Santa Sede Apostolica, e
quindi dilatandosi il grido, e fama della santità, e valore, e meriti loro,
andarono pian piano crescendo in forze e potenza»
La Religione ha mantenuto nel tempo la propria natura, esistono, infatti,
dei frati Professi che seguono, similmente agli stefaniani, la Regula Sancti Benedicti. Papa Benedetto
XIV operò una catalogazione del tipo di Castità, dal suo esame solo i professi
Giovanniti sarebbero da ritenersi “integralmente” religiosi (ovvero integrali), poiché hanno
espresso il voto di Castità, oltre a quello di Povertà ed Obbedienza; vengono
perciò paragonati ai Terz’Ordini.
Tale distinzione risale alla Epistola papale Biennium emanata il 13 ottobre 1745, ove si pone in evidenza come “i Professi degli altri Ordini Militari” non siano religiosi in stricto jure. Difatti, i Professi dell’Ordine di Malta esplicitano
l’assuzione di voti in plenum et
absolutum - poiché escludono il matrimonio -, mentre tutti gli appartenenti
agli ordini iberici e a quello toscano emettono un votum Castitatis non absolutum che si esprimerebbe nella Castità
coniugale, ovvero nel rispetto della moglie e nell’impossibilità a contrarre
seconde nozze.
L’Ordine gode – come detto – di sovranità, nonostante abbia perduto il
proprio Regno[4], ed è l’unico OM Sovrano
superstite. Il Gran Maestro beneficia della precedenza riservata ad un
Cardinale diacono di SRC, nonché del titolo di Principe Reale, è un
membro professo, come i benedettini rispetta la RSB, la sua posizione di
Capo, Sovrano di Stato è riconosciuta internazionalmente.
Il SMOM è soggetto di diritto internazionale
e in quanto persona di diritto internazionale intrattiene rapporti
diplomatici con la Santa Sede,
è inoltre accreditato presso i Governi di un centinaio di nazioni.
L’indipendenza da qualsiasi Stato e la presenza di un’organizzazione
interna che costituisce un ordinamento autonomo e peculiare (ordinamento
melitense) hanno consentito, a differenza di tanti altri ordini
religioso-cavallereschi, all’Ordine di passare indenne alle alterne vicende
storiche. Particolari rapporti legano l’Ordine alla S. Sede, così come speciali
legami, anche di derivazione, possono ravvisarsi tra ordinamento melitense e
ordinamento canonico, a causa della sopravvenuta scelta operata dai cavalieri -
già autonomamente organizzati nell’istituzione - di darsi una regola religiosa
e di porsi sotto la protezione del Papa, assumendo taluni i voti religiosi (cavalieri
professi) ed altri scegliendo di divenire sacerdoti ordinari (cappellani
conventuali).
La costituzione melitense è posta a fondamento dell'Ordine sia all'interno
che nell'attività esterna, definendo anche l'àmbito della sua sovranità e dei
rapporti con la S. Sede. Inoltre il codice melitense ha il compito di definire
le funzioni, le competenze e i rispettivi rapporti degli organi legislativi,
amministrativi, giudiziari e religiosi che costituiscono l'organizzazione
interna[5].
Le norme che regolamentano l'entrata nell'Ordine hanno subìto una
evoluzione notevole rispetto alle origini, l'antica nobiltà di sangue convive
oggi con la nobiltà «per grazia sovrana», cosicché il carattere
«tradizionalmente nobiliare» (art. 1 costituzione melitense) deve essere
inquadrato in questa prospettiva mirante ad acquisire chi, sebbene non nobile
per nascita, ne abbia meritato per proprie benemerenze, mediante l'esercizio di
peculiari prerogative spettanti al capo sovrano.
Il profilo cavalleresco permane, infatti i sudditi melitensi sono, nello
stesso tempo, cavalieri, l'ammissione al sodalizio avviene attraverso il
conferimento di tale qualità. Un’altra
componente imprescindibile è la confessionalità, dovendo i membri dell'Ordine
professare la religione cattolica; inoltre i cavalieri devono partecipare
all'attività ospedaliera o assistenziale dell'Ordine, cosicché si è in presenza
di una sudditanza cosiddetta funzionale o professionale, al pari, ad esempio,
di quella vaticana.
L'ordinamento melitense riproduce gli antichi ceti che prevedono la
distinzione in tre classi: cavalieri di giustizia e cappellani conventuali, che
prestano i voti solenni di povertà, castità e obbedienza; cavalieri di
obbedienza che fanno solenne promessa di conformare la loro vita agli
insegnamenti e alle leggi della Chiesa; cavalieri della terza classe che non
prestano voti né promesse formali, ma debbono in ogni caso «tenere una condotta
cristianamente esemplare» (art. 136 codice melitense).
L'art. 3 costituzione melitense del 1961 afferma che «l'intima connessione
esistente tra le due qualità di ordine religioso e di ordine sovrano non si
oppone all'autonomia dell'Ordine nell'esercizio della sua sovranità e delle
prerogative ad essa inerenti come soggetto di diritto internazionale nei
confronti degli Stati». È questa la più precisa fissazione dello status
dell'Ordine che mai sia emersa rispetto alle enunciazioni delle precedenti
costituzioni. La qualità di religiosi rivestita dai cavalieri professi
costituisce un collegamento tra ordinamento canonico e melitense; sotto il
profilo religioso e per quanto possa concernere l'àmbito in cui si esplicano le
attività collegate all'assunzione dei voti sacri, l'ordinamento melitense si
adegua all'ordinamento canonico.
L'Ordine si presenta con una piena e completa
personalità di diritto internazionale, attenendo le limitazioni alla capacità
in concreto. Infatti, l'Ordine di Malta e gli altri enti diversi dagli Stati
«non costituiscono dei soggetti diversi per destinazione giuridica dell'ordinamento
internazionale, ma soltanto soggetti più o meno diversi per gli interessi
concreti ideali o materiali che perseguono e per le attività spirituali o
pratiche che svolgono. Il che non toglie, d'altra parte, che le situazioni
d'inidoneità in cui i soggetti si trovino debbano qualificarsi come “incapacità”,
analoghe a quelle che derivano per gli individui dall'età minore o da deficienze
fisiche o psichiche (cioè sempre materiali) d'altra natura»[6].
Secondo taluni la personalità sui generis dell'Ordine potrebbe
essere conseguenza di «un residuo della sua antica sovranità territoriale e ha
per titolo l'indipendenza, che si conserva anche ora, della sua organizzazione
interna»[7].
La personalità giuridica internazionale è attestata dall'esistenza di un
diritto di legazione attivo e passivo, dal ius contrahendi, dal diritto
di rilasciare passaporti, dalle prerogative ed immunità godute dal Gran Maestro
e dagli organi di rappresentanza esterna, dall'esistenza di una organizzazione
interna che dà vita a persone giuridiche riconosciute alla stregua di persone
giuridiche straniere, dall'esistenza di una propria giurisdizione alternativa[8]
a quella territoriale o di appartenenza, dal potere di conferire onorificenze. Come
altri Enti, l'Ordine occupa un proprio ruolo nell’àmbito della Comunità
internazionale contribuendo a formare -seppur in misura notevolmente ridotta in
termini di volumi- le regole primarie consuetudinarie in concorso con gli
Stati.
[1] R. hiestand, Papsturkunden fur Templer
und Johanniter, Archivberìchte und Texte. Vorarbeiten zum Oriens
Ponti/ictus, 2., in «Abhandlungen der Akademie der V\ issenschafl in Gòtlingen. Philolughisch-historische
Klasse», 3,135 (1984), pp. 195-6.
[2] BAV,
Cod. Vat Lat. 3136, foli. XXr- XXt; J. delaville
le roulx, Cartulaire generale, I, nr. I, p. 2.
[4] A seguito del Congresso di
Vienna non venne restituito, come invece promesso, l’arcipelago melitense venne consegnato agli inglesi.
[5] Per
approfondimenti: F. Gazzoni, Enciclopedia del diritto, Ordine di
Malta, XXXI, 1981; G.C. Bascapè,
Sommario storico del S. M. Ordine di S.
Giovanni Gerosolimitano di Malta,
Roma, 1949
[6] ARANGIO-RUIZ G., Gli Enti
soggetti, cit., 405 s.
[7] S.
Romano, Corso di diritto internazionale, Padova, 1939, 69 s.,
Cfr. anche Cass. 25 luglio 1964, n. 2056 in Foro it., 1964, I, 1578 ss.
[8] App. Roma 23 gennaio 1978, in Giur.
it., 1979, I, 2, 109, con nota adesiva di COMBA, Delibazione di sentenza
emanata da giurisdizioni di enti internazionali non territoriali, e in Riv.
dir. intern. priv. proc., 1978, 392 ss., con nota adesiva di CANSACCHI, Delibazione
di sentenza di Ente «sovrano» non territoriale, ivi, 332 ss. In dottrina,
in senso contrario, JEMOLO, Il cavaliere inesistente, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1979, 803 ss., argomentando dall'assenza di territorio in
sovranità.